Cari amici,
pubblichiamo la diffida per la riduzione della TARSU. Chiunque fosse intenzionato ad avere chiarimenti può contattare l'avvocato Gianluca Bozzelli ai recapiti riportati in fondo.
Luigi Esposito
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Al Comune di Napoli
Palazzo S. Giacomo
Piazza del Municipio
80100 NAPOLI
e p.c. ASIA Azienda Servizi
Igiene Ambientale Napoli S.p.A.
via Antiniana, 2/A
80078 Pozzuoli (NA)
Napoli, (data del protocollo)
Oggetto: diffida per la riduzione della Tassa TARSU anno 2008 e messa in mora per la restituzione parziale della tassa versata negli anni precedenti
Io sottoscritta/sottoscritto ...................
nata/o a ..................................................
il ...............................................................
e residente in ..........................................
alla ............................................................
contribuente T.A.R.S.U. dell'intestato Comune di Napoli per l'immobile sito in .........................
● ai sensi dell'art.9 del Testo Coordinato del Regolamento per l'applicazione della T.A.R.S.U. (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) circa la determinazione della tassa in relazione allo svolgimento del servizio,
● in riferimento al Regolamento Comunale per la gestione del servizio di nettezza urbana (emendato con deliberazione consiliare del 22.2.2006 n.12) emanato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22,
● visto il Capo III e gli artt.58 segg. ed in particolare l'art.59 D.Lgs. Del 15.11.1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani),
● considerata la gravissima inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune, come ampiamente documentata dagli organi di stampa, dai mass media e visibile ictu oculi e subito da ogni cittadino,
● considerato che il servizio, sebbene istituito ed attivato, da anni viene svolto in grave violazione di quanto stabilito nel citato Regolamento, e che, negli ultimi mesi, non è stato effettuato per prolungati periodi, con effetti dannosi per la salute pubblica, in dispregio delle più elementari norme in materia di sanità, dignità del cittadino e tutela della salute pubblica, in palese violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 32 Carta Costituzionale della Repubblica Italiana
● considerato che la grave disfunzione ed omissione del servizio di rimozione dei rifiuti è fatto rilevante anche in quanto violazione dei principi di cui agli artt.1,2,3,137,174,175 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C del 18.12.2000 pubblicata sulla Gazz. Uff. Com. Eu n. C 364/01),
nonché in palese violazione delle Direttive UE:
■ n. 2006/12/CE del 5/4/06 in materia di rifiuti (G.U. L.114 del 27/4/06) ed atti
collegati,
■ n. 75/442/CEE relativa ai rifiuti in generale,
■ n. 1999/31/CEE relativa alle discariche di rifiuti,
● che il mancato rispetto della frequenza della raccolta, poiché comporta ed ha comportato nei mesi precedenti la presente, “impossibilità per gli utenti di usufruire dei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva”, ciò che si configura come “grave violazione delle disposizioni regolamentari” ai sensi dell'art. 9 Regolamento Comunale citato,
● considerato il grave danno provocato all'ambiente ed alla salute dei cittadini.
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, cittadino napoletano, porta a conoscenza (ove mai ve ne fosse necessità) del Gestore del Servizio (ASIA Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.) e del Servizio Tributi del Comune, le disfunzioni sopra accennate e per l'effetto
diffida
ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della T.A.R.S.U. citato al ripristino del servizio regolare ed efficiente.
Chiede
ai sensi dei commi 2, 4 e 6 dell'art.56 D.Lgs. 507/1993 citato la riduzione per l'anno 2008 della tassa nei limiti del 40% della tariffa.
Inoltre, ai sensi dell'art.14 quater del citato Regolamento comunale, nonché ai sensi dell'art.1219 Codice Civile
chiede
il rimborso delle somme ai fini TARSU versate in eccedenza del detto limite del 40% della tariffa negli ultimi cinque anni dal ricevimento della presente – da valersi come formale messa in mora ad ogni effetto di Legge. L'importo dovuto è agevolmente determinabile da parte di Codesta Amministrazione Comunale, mediante verifica dell'importo versato dal contribuente e la differenza matematica con il 60% della tariffa dovuta per Legge.
Preavvisa
che, trascorsi giorni 180 dalla ricezione della presente, senza che Codesta P.A. Abbia provveduto al rimborso, saranno adite le Autorità Giudiziarie per la tutela del diritto.
Si riserva
ogni più ampia azione in sede civile e penale per la tutela del danno biologico, ambientale, all'immagine, patrimoniale, morale ed esistenziale da questa disastrosa condizione di disservizio dovesse derivare alla sua persona.
Distinti saluti,
(firma) ..............................................................
ricevuto oggi ....................
● ai sensi dell'art.9 del Testo Coordinato del Regolamento per l'applicazione della T.A.R.S.U. (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) circa la determinazione della tassa in relazione allo svolgimento del servizio,
● in riferimento al Regolamento Comunale per la gestione del servizio di nettezza urbana (emendato con deliberazione consiliare del 22.2.2006 n.12) emanato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22,
● visto il Capo III e gli artt.58 segg. ed in particolare l'art.59 D.Lgs. Del 15.11.1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani),
● considerata la gravissima inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune, come ampiamente documentata dagli organi di stampa, dai mass media e visibile ictu oculi e subito da ogni cittadino,
● considerato che il servizio, sebbene istituito ed attivato, da anni viene svolto in grave violazione di quanto stabilito nel citato Regolamento, e che, negli ultimi mesi, non è stato effettuato per prolungati periodi, con effetti dannosi per la salute pubblica, in dispregio delle più elementari norme in materia di sanità, dignità del cittadino e tutela della salute pubblica, in palese violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 32 Carta Costituzionale della Repubblica Italiana
● considerato che la grave disfunzione ed omissione del servizio di rimozione dei rifiuti è fatto rilevante anche in quanto violazione dei principi di cui agli artt.1,2,3,137,174,175 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C del 18.12.2000 pubblicata sulla Gazz. Uff. Com. Eu n. C 364/01),
nonché in palese violazione delle Direttive UE:
■ n. 2006/12/CE del 5/4/06 in materia di rifiuti (G.U. L.114 del 27/4/06) ed atti
collegati,
■ n. 75/442/CEE relativa ai rifiuti in generale,
■ n. 1999/31/CEE relativa alle discariche di rifiuti,
● che il mancato rispetto della frequenza della raccolta, poiché comporta ed ha comportato nei mesi precedenti la presente, “impossibilità per gli utenti di usufruire dei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva”, ciò che si configura come “grave violazione delle disposizioni regolamentari” ai sensi dell'art. 9 Regolamento Comunale citato,
● considerato il grave danno provocato all'ambiente ed alla salute dei cittadini.
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, cittadino napoletano, porta a conoscenza (ove mai ve ne fosse necessità) del Gestore del Servizio (ASIA Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.) e del Servizio Tributi del Comune, le disfunzioni sopra accennate e per l'effetto
diffida
ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della T.A.R.S.U. citato al ripristino del servizio regolare ed efficiente.
Chiede
ai sensi dei commi 2, 4 e 6 dell'art.56 D.Lgs. 507/1993 citato la riduzione per l'anno 2008 della tassa nei limiti del 40% della tariffa.
Inoltre, ai sensi dell'art.14 quater del citato Regolamento comunale, nonché ai sensi dell'art.1219 Codice Civile
chiede
il rimborso delle somme ai fini TARSU versate in eccedenza del detto limite del 40% della tariffa negli ultimi cinque anni dal ricevimento della presente – da valersi come formale messa in mora ad ogni effetto di Legge. L'importo dovuto è agevolmente determinabile da parte di Codesta Amministrazione Comunale, mediante verifica dell'importo versato dal contribuente e la differenza matematica con il 60% della tariffa dovuta per Legge.
Preavvisa
che, trascorsi giorni 180 dalla ricezione della presente, senza che Codesta P.A. Abbia provveduto al rimborso, saranno adite le Autorità Giudiziarie per la tutela del diritto.
Si riserva
ogni più ampia azione in sede civile e penale per la tutela del danno biologico, ambientale, all'immagine, patrimoniale, morale ed esistenziale da questa disastrosa condizione di disservizio dovesse derivare alla sua persona.
Distinti saluti,
(firma) ..............................................................
ricevuto oggi ....................
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Per contatti:
Avv. Gianluca Bozzelli
Centro Direzionale "Palazzo Esedra" F-11
80143 Napoli - Italia -UE
Tel./Fax:+390817345601
Voip: +39 0812135688
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