sabato 19 maggio 2007

Gli inquinatori delle nostre terre: “ladri di futuro”

Il giorno 14 maggio 2007 presso l’aula Parrilli del Tribunale di Salerno, l’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Salerno ha organizzato un convegno sul tema: “Mafia dalla faccia pulita”.

Hanno partecipato illustri relatori che hanno contribuito alla ricostruzione del fenomeno, apportando importanti contributi personali.

I relatori, quali il dott. Ayala, il dott. Vigna ed il dott. Ceglie – solo per citarne alcuni - sono accomunati dal fatto di essere “combattenti di prima linea”: il loro vissuto professionale ha reso il loro intervento particolarmente forte.

Occorre partire da un corollario: la mafia e la camorra non sono entità astratte, ma sistemi concreti ed efficaci che si poggiano su regole di interessi, giochi di poteri che permeano la struttura della società civile. Non esiste solo il mafioso o il camorrista, ma vi è anche la logica del pensare da mafioso o da camorrista; logica a cui si piega anche il cittadino meno onesto allorquando deve soddisfare un proprio bisogno ottenendo, alcune volte, solo un misero profitto personale.

Non occorre una determinazione causale ma è dalla logica della più bieca connivenza, è nelle zone d’ombra che la camorra e la mafia traggono la loro linfa migliore.

Il dott. Ceglie, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), ha attribuito a tale mentalità la forza causale determinante della questione “Emergenza rifiuti in Campania”. Gli inquinatori delle nostre terre, i ladri del nostro territorio, definiti “ladri di futuro”, secondo l’accezione usata dal dott. Vigna, intanto esistono perché vi è una fisiologica carenza di controlli, perché la legislazione, peraltro estremamente lacunosa, non ha funzione preventiva. I “ladri di futuro” sfruttano siffatte ontologiche carenze, mangiando il nostro territorio.

La giurisprudenza interviene per colmare le carenze legislative, ma non può sostituirsi al legislatore. Il nostro ordinamento non consente applicazioni analogiche che violerebbero il principio di tassatività della fattispecie penale in virtù del quale il legislatore deve formulare la norma penale in modo preciso e univoco, in modo che sia possibile conoscere con sufficiente precisione ciò che è penalmente lecito o vietato, circoscrivendo in limiti ben definiti l'attività interpretativa del giudice e garantendo, così, i cittadini dagli abusi del potere giudiziario. Gli sforzi interpretativi volti all’ampliamento dell’applicabilità delle fattispecie devono mantenersi entro i limiti di una interpretazione estensiva ma non oltre. La Suprema Corte è intervenuta sull’art. 53 bis del Decreto Ronchi che è rubricato “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (art. 53 bis: “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni”).
L’espressione del “chiunque” vale a confermare la apertura della disposizione a qualunque soggetto, agevolando l’interpretazione giurisprudenziale che tende, considerata la natura non esaustiva dell’elenco delle condotta incriminate, alla massima dilatazione possibile dell’imputabilità e delle possibilità di concorso nel reato. La condotta deve essere caratterizzata da una pluralità di operazioni che dovrebbero risolversi in un vero e proprio disegno criminoso complessivamente considerato ed in qualche misura premiato dagli agenti, attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. Il dolo specifico contemplato dal legislatore deve consistere nella finalità di conseguire un profitto ingiusto dell’azione illecita perché consapevolmente posta in assenza di autorizzazione.

Ma l’intervento legislativo deve essere più forte.

L’Italia è indietro rispetto agli obblighi imposti dalla Unione Europea; vi sono procedure di infrazione cha sanzionano il nostro inadempimento. Il disegno di legge che introduce fattispecie penali, adottato solo nell’Aprile 2007, veniva imposto dalla decisione Quadro del 2003!!

Secondo il dottor Ceglie occorre una legislazione ancorata al tempo, occorrono nuove professionalità emergenti, occorrono controlli agili che non si appiattiscono in cavilli burocratici, occorrono nuovi nuclei speciali per combattere il traffico illecito di rifiuti.

Ben venga, come più volte ha chiarito il dottor Ceglie, la responsabilità penale delle Persone Giuridiche anche in materia ambientale ma non bisogna dimenticare che il Punto 8 della Decisione Quadro del 27 Gennaio 2003 relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale già conteneva tale innovazione!!! Bisogna richiamare alla memoria le inadempienze per svecchiare l’apparato legislativo.

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Rosa de Roberto e Luigi Esposito

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